Vendere un NFT con continuità fa scattare obblighi IVA

Quando l’IVA sugli NFT diventa dovuta: la soglia di abitualità, l’inquadramento fra i servizi elettronici e la territorialità secondo il cliente.

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Un illustratore mette in vendita quattro opere in formato token nel giro di due mesi, le vende tutte e incassa qualche migliaio di euro. Non ha aperto una partita IVA, perché nella sua testa ha venduto disegni come chiunque venda un quadro. La distinzione che conta non è quella, ed è già stata superata al secondo pezzo.

L’imposta sul valore aggiunto non guarda alla natura digitale dell’oggetto ma a tre presupposti classici: che ci sia un’operazione rilevante, che chi la compie agisca nell’esercizio di un’attività, e che l’operazione si consideri effettuata nel territorio dello Stato. La continuità incide sul secondo, e il secondo apre tutto il resto.

Quello che segue ricostruisce il quadro di riferimento, il criterio di territorialità e gli obblighi che ne discendono, con le zone in cui la prassi non ha ancora consolidato una posizione. È una ricostruzione normativa a scopo informativo e non sostituisce la valutazione di un professionista sul caso concreto.

I punti che decidono il trattamento

  • L’abitualità è la soglia. Un’operazione isolata resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta; una serie ripetuta e organizzata no.
  • Prestazione, non cessione. Nell’ipotesi più ricorrente la vendita si inquadra fra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
  • Il luogo lo decide il cliente. La territorialità dipende da dove è stabilito o domiciliato l’acquirente, non da dove si trova chi vende.
  • L’anonimato è un problema fiscale. Senza dati sull’acquirente diventa difficile individuare il regime applicabile.
  • La piattaforma può prendere il posto del venditore. In presenza di determinate condizioni l’operazione si considera resa dall’intermediario.

Prima domanda: operazione isolata o attività continuativa

Il presupposto soggettivo dell’imposta è l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, e la norma lo lega all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo. Abituale non significa quotidiano: significa non occasionale, cioè caratterizzato da ripetizione e da un minimo di organizzazione.

Gli indici che l’amministrazione considera in casi analoghi sono noti: il numero di operazioni in un arco di tempo, la presenza di un profilo di vendita permanente, l’attività promozionale, la produzione di opere destinate alla vendita piuttosto che la dismissione di pezzi già posseduti, l’impiego di mezzi organizzati. Nessuno di questi indici da solo decide; il loro insieme sì.

Chi vende un unico pezzo, una volta, senza struttura, resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta per difetto del presupposto soggettivo. Attenzione però a non trarne la conclusione sbagliata: fuori campo ai fini di questa imposta non significa irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, dove la stessa operazione può rientrare fra i redditi diversi. Sono due binari separati, ed è un punto su cui si sbaglia spesso anche parlando di adempimenti dichiarativi in materia di cripto-attività.

Un elemento che pesa più di quanto si creda è la destinazione della produzione. Chi realizza opere per venderle si colloca in un’area diversa da chi dismette pezzi acquisiti in precedenza per collezione, e la distinzione conserva rilievo anche quando il numero delle operazioni resta contenuto.

Come si applica l’IVA sugli NFT in Italia

Una volta accertata l’abitualità, l’IVA sugli NFT segue lo schema ordinario: apertura della posizione con il codice di attività corrispondente, emissione del documento fiscale per ogni operazione, liquidazione periodica e versamento dell’imposta dovuta.

L’aliquota applicabile all’operazione, quando l’operazione è imponibile in Italia, è quella ordinaria. Le aliquote ridotte previste per alcune cessioni di opere d’arte riguardano fattispecie definite dalla norma con riferimento a supporti materiali e a specifiche condizioni soggettive, e la loro estensione a un’opera che circola come registrazione su una catena non è pacifica.

La qualificazione dell’operazione è il passaggio che determina tutto il resto, comprese le regole di territorialità e il momento di effettuazione. Per questo la sezione successiva la esamina in dettaglio prima di arrivare agli obblighi materiali.

Prestazione di servizi elettronici: perché è l’inquadramento prevalente

La normativa europea definisce i servizi prestati tramite mezzi elettronici come quelli forniti attraverso una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

La vendita di un token che veicola un contenuto digitale, conclusa attraverso un contratto eseguito automaticamente e con consegna che coincide con il trasferimento della registrazione, risponde a quella definizione in modo piuttosto lineare. È la ragione per cui l’inquadramento fra i servizi elettronici è quello prevalente nelle analisi svolte finora.

Non è però l’unico possibile, e la differenza non è accademica: dall’inquadramento discendono il luogo di imposizione, il momento in cui l’operazione si considera effettuata e il documento da emettere. La tabella che segue riassume le principali ipotesi alternative.

Che cosa veicola il token Inquadramento probabile Effetto pratico
Contenuto digitale fruibile online Servizio prestato tramite mezzi elettronici Imposizione nel luogo del committente
Diritto a ritirare un bene materiale Cessione di beni Regole di territorialità dei beni
Diritto di accesso a un evento fisico Prestazione legata al luogo dell’evento Imposizione dove si svolge l’evento
Licenza d’uso di un’opera protetta Prestazione relativa a diritti di utilizzazione Regole proprie delle prestazioni immateriali
Strumento con caratteristiche finanziarie Da valutare caso per caso Possibili regimi di esenzione

La seconda e la terza riga sono più frequenti di quanto sembri: molte emissioni promettono un oggetto fisico o l’ingresso a un’iniziativa, e in quel caso la componente prevalente della prestazione può spostare l’intero trattamento. Il criterio della prestazione unica e delle prestazioni accessorie va applicato prima di decidere, con particolare attenzione a ciò che l’acquirente ottiene davvero in termini di diritti sull’opera.

Il criterio di territorialità cambia con il cliente

Per le prestazioni di servizi la regola generale distingue due situazioni. Se il committente è un soggetto passivo, l’operazione si considera effettuata dove il committente è stabilito. Se il committente non è un soggetto passivo, per i servizi elettronici si guarda al luogo in cui è domiciliato o abitualmente residente.

Ne discendono quattro casi ricorrenti per un venditore stabilito in Italia. Verso un soggetto passivo italiano si applica l’imposta italiana. Verso un soggetto passivo di un altro Stato dell’Unione l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia e l’imposta è assolta dal committente con il meccanismo dell’inversione contabile. Verso un privato di un altro Stato dell’Unione l’imposta è dovuta nel Paese del cliente. Verso un privato stabilito fuori dall’Unione l’operazione non è territorialmente rilevante.

La conseguenza operativa è che due vendite dello stesso identico token, allo stesso prezzo, nello stesso giorno, possono avere trattamenti completamente diversi a seconda di chi le acquista. Non è un’anomalia del settore: è il funzionamento ordinario delle regole sui servizi digitali, applicato a un mercato in cui il venditore quasi mai conosce il compratore.

Il problema dell’acquirente che non si conosce

Qui il quadro teorico incontra la realtà tecnica. In una vendita conclusa su un mercato secondario aperto, il venditore riceve un pagamento da un indirizzo e nient’altro. Non conosce la residenza dell’acquirente, non sa se agisce come soggetto passivo, non dispone di un numero identificativo da verificare.

Il regolamento di esecuzione europeo prevede, per i servizi resi a distanza, un sistema di presunzioni fondato su elementi di prova non contraddittori: indirizzo di fatturazione, dati di localizzazione della connessione, prefisso telefonico, coordinate bancarie. In una vendita conclusa su una catena pubblica quegli elementi in genere mancano tutti.

Le vie percorribili sono due. La prima è raccogliere i dati necessari prima di concludere l’operazione, cosa che richiede una procedura di identificazione e limita il pubblico raggiungibile. La seconda è vendere attraverso un intermediario che quei dati li possiede e che assume su di sé il ruolo rilevante ai fini dell’imposta, come descritto nel paragrafo successivo. Chi sceglie la prima strada dovrebbe conservare la documentazione raccolta insieme alla ricostruzione della singola operazione.

Quando è la piattaforma a diventare il fornitore

La normativa europea contiene una presunzione rilevante: quando un soggetto interviene nella prestazione di un servizio elettronico reso attraverso una rete o un’interfaccia, si presume che agisca in nome proprio ma per conto del prestatore. In pratica l’operazione si scompone in due: una dal creatore all’intermediario, una dall’intermediario al cliente finale.

La presunzione può essere superata soltanto se l’intermediario indica espressamente il prestatore come fornitore e se non autorizza l’addebito al cliente né la consegna, e se non fissa i termini generali della prestazione. Sono condizioni cumulative e piuttosto restrittive.

Per chi vende attraverso un mercato specializzato la conseguenza pratica è che il trattamento dipende dalle condizioni contrattuali della piattaforma, che vanno lette prima di aprire un profilo di vendita. Documenti diversi producono obblighi diversi a parità di operazione economica, e la scelta della sede non è quindi soltanto commerciale.

La soglia dei diecimila euro e il regime accentrato

Per le prestazioni di servizi elettronici rese a privati stabiliti in altri Stati dell’Unione esiste una soglia annua complessiva di diecimila euro, riferita all’insieme di tali operazioni verso tutti gli Stati membri. Al di sotto, il prestatore può continuare ad applicare l’imposta del proprio Paese; al di sopra, l’imposta è dovuta nello Stato del cliente.

Superata la soglia, l’alternativa alla registrazione in ciascuno Stato è il regime accentrato che consente di dichiarare e versare tutto attraverso un unico portale nazionale. È l’opzione che rende gestibile un’attività rivolta a un pubblico distribuito, ed è possibile aderirvi anche prima del superamento della soglia.

Situazione Dove è dovuta l’imposta Adempimento
Cliente privato italiano Italia Documento fiscale ordinario
Cliente privato in altro Stato dell’Unione, sotto soglia Italia, salvo opzione Documento fiscale ordinario
Cliente privato in altro Stato dell’Unione, sopra soglia Stato del cliente Regime accentrato o registrazione locale
Soggetto passivo in altro Stato dell’Unione Stato del committente Documento senza imposta, con inversione contabile
Cliente privato fuori dall’Unione Fuori campo per territorialità Documento con la dicitura appropriata

La soglia si calcola sul totale annuo delle operazioni verso privati dell’Unione, non Stato per Stato. È un errore ricorrente che porta a superarla senza accorgersene, con conseguenze che si accumulano su tutte le operazioni successive.

Le royalty sulle vendite successive

Molte emissioni prevedono che a ogni rivendita una quota del prezzo torni all’autore. La qualificazione di quella somma ai fini dell’imposta non è pacifica e dipende dal titolo in base al quale viene corrisposta.

Se la somma remunera l’utilizzazione di un’opera protetta in forza di una licenza, ci si muove nell’ambito delle prestazioni relative a diritti di utilizzazione. Se invece rappresenta una partecipazione contrattuale al prezzo, senza collegamento con un diritto concesso, l’inquadramento cambia. Se infine il pagamento avviene automaticamente da un contratto senza che l’autore intervenga, occorre stabilire chi sia la controparte dell’operazione.

Va inoltre tenuto presente che, come descritto altrove su queste pagine, l’incasso automatico delle quote sulle vendite successive non è più garantito dall’infrastruttura sulla maggior parte delle sedi. Il profilo fiscale segue quello sostanziale: se la somma non viene incassata non c’è operazione, e chi valuta l’acquisto di opere digitali dovrebbe considerare anche questo aspetto nella lettura delle condizioni.

Documenti, registri e gli errori che costano di più

Registro contabile aperto con colonne numerate e una penna appoggiata sulla pagina

Gli obblighi materiali non differiscono da quelli di qualunque prestatore di servizi digitali: emissione del documento fiscale per ogni operazione, annotazione nei registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale, e conservazione dei documenti per il periodo previsto.

Tre errori si ripetono con regolarità. Il primo è la determinazione della base imponibile quando il corrispettivo è incassato in cripto-attività: va convertito in euro secondo un criterio coerente e documentabile, e il criterio scelto va mantenuto. Il secondo è l’omessa considerazione delle commissioni trattenute dalla piattaforma, che non riducono il corrispettivo dell’operazione principale ma costituiscono un servizio ricevuto, con i propri obblighi. Il terzo è la mancata ricostruzione delle singole operazioni: uno storico su catena è pubblico ma non è un registro contabile, e va tradotto in scritture ordinate.

Un quarto errore, meno frequente e più oneroso, riguarda il momento di effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi il criterio ordinario è il pagamento del corrispettivo, che in una vendita conclusa da un contratto automatico coincide con l’istante della transazione registrata. Ancorare le scritture a quel momento, e non alla data in cui il controvalore viene eventualmente convertito, evita disallineamenti che emergono soltanto in sede di controllo.

I testi di riferimento sono il decreto nazionale che disciplina l’imposta e la direttiva europea con il relativo regolamento di esecuzione, consultabili sul portale del diritto dell’Unione europea. Le indicazioni operative, la modulistica e le istruzioni per il regime accentrato sono pubblicate dall’amministrazione finanziaria italiana. Su questa materia la prassi non ha ancora prodotto un inquadramento organico, il che rende prudente documentare per iscritto le scelte compiute e le motivazioni che le sostengono.

Domande frequenti

Quante vendite servono per essere considerati abituali?

Non esiste un numero fissato dalla norma. Rileva l’insieme degli elementi: ripetizione nel tempo, organizzazione dei mezzi, presenza stabile su una sede di vendita, produzione destinata alla cessione. Una serie di opere messe in vendita con continuità configura di norma un’attività, anche in assenza di una struttura formale.

Se vendo una sola opera devo aprire una posizione?

Ai fini di questa imposta, in assenza del presupposto soggettivo, no. Resta però da verificare il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dove un’operazione isolata può comunque rilevare. Sono due valutazioni distinte e vanno fatte entrambe.

Come determino il luogo del cliente se non lo conosco?

Il sistema di presunzioni europeo richiede elementi di prova non contraddittori che in una vendita su catena pubblica in genere non esistono. Le due strade praticabili sono raccogliere i dati prima di concludere l’operazione oppure operare attraverso un intermediario che assume il ruolo rilevante ai fini dell’imposta.

Il corrispettivo incassato in cripto-attività come si valorizza?

Va convertito in euro al momento di effettuazione dell’operazione, con un criterio coerente e ricostruibile, applicato in modo uniforme a tutte le operazioni. Il criterio adottato e la fonte dei valori vanno documentati insieme alle scritture.

Le somme sulle rivendite successive vanno assoggettate a imposta?

Dipende dal titolo giuridico in base al quale sono corrisposte e dall’esistenza di un’operazione riferibile a chi le riceve. La materia non ha un inquadramento consolidato ed è tra le poche in cui il confronto preventivo con un professionista è realmente necessario.

Il passaggio decisivo non è la natura tecnica dell’oggetto venduto ma la continuità con cui lo si vende. È lì che il trattamento cambia interamente, e quasi sempre se ne prende atto molto dopo la vendita che ha spostato l’ago.

Giurista specializzata in regolazione dei mercati digitali, segue l’applicazione del quadro europeo e i suoi effetti pratici in Italia. Traduce testi normativi in obblighi concreti. Cita la fonte e la data di ogni regola che descrive.
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