Royalty NFT da obbligatorie a facoltative: come è cambiato il modello dal 2022, gli strumenti tecnici per reintrodurle e l’effetto sugli incassi.
Per un paio d’anni la frase è circolata ovunque come se descrivesse una proprietà tecnica: l’autore incassa una percentuale su ogni rivendita, per sempre, senza dover chiedere niente a nessuno. Era una descrizione accurata di quello che accadeva, e una descrizione sbagliata del perché accadeva.
Il compenso arrivava perché tutte le piattaforme di scambio avevano scelto di trattenerlo e di girarlo, non perché un contratto lo imponesse. Nel momento in cui una sola di loro ha smesso, il meccanismo si è rivelato per quello che era: un accordo di settore, non una regola.
Questa ricostruzione segue il passaggio dal modello applicato da tutti a quello facoltativo, elenca gli strumenti tecnici adottati per reintrodurre l’obbligo e spiega come si misura, collezione per collezione, quanto sia rimasto. Descrive un cambiamento di mercato e i suoi effetti contrattuali: non contiene valutazioni economiche né indicazioni su che cosa acquistare.
Come è cambiata, in cinque tappe
- Nessuna imposizione originaria. Lo standard dei token unici non conosce il concetto di prezzo, quindi non può trattenere nulla.
- Un equilibrio volontario. Le piattaforme trattenevano la quota e la giravano, per convenzione condivisa.
- La rottura del 2022. Sedi che azzerano la quota guadagnano volumi, e le altre si adeguano.
- Uno standard che segnala. Esiste un’interfaccia per dichiarare importo e destinatario, ma non riscuote.
- Le risposte tecniche. Filtri sugli operatori e contratti che condizionano il trasferimento, con costi propri.
Le royalty NFT non sono mai state una regola del protocollo
Lo standard che definisce i token non fungibili descrive poche operazioni: chi possiede un identificativo, come si trasferisce, chi è autorizzato a farlo per conto di altri. In nessun punto compare la nozione di prezzo, perché un trasferimento può avvenire a titolo gratuito, come parte di uno scambio complesso o dentro un’operazione che il contratto non è in grado di interpretare.
Ne segue un limite strutturale che nessuna implementazione può aggirare. Un contratto vede passare un identificativo da un indirizzo a un altro e non sa se sia stato pagato qualcosa, quanto, in quale valuta e su quale catena. Non può quindi trattenere una percentuale su una grandezza di cui non ha conoscenza.
Il compenso, allora, doveva essere calcolato da chi conosceva il prezzo, cioè dalla piattaforma che intermediava lo scambio. È lei che riceveva il pagamento dell’acquirente, tratteneva la propria commissione, inviava la quota all’indirizzo dichiarato dall’autore e girava il resto al venditore. Un passaggio interamente contrattuale, deciso da un soggetto privato, come ricorda chiunque abbia analizzato il funzionamento interno di queste piattaforme.
Il periodo in cui tutte le sedi le applicavano
Per un paio d’anni l’accordo ha retto senza incrinature, e la ragione non era la buona volontà. Le piattaforme competevano per attrarre autori, e la promessa di un compenso perpetuo sulle rivendite era l’argomento più efficace per convincere un artista a emettere lì la propria opera.
La percentuale si collocava in genere fra il due e il dieci per cento, dichiarata al momento dell’emissione e memorizzata nei sistemi della piattaforma. Alcune sedi la leggevano da un campo del contratto, altre da una configurazione interna al proprio pannello, e questa differenza è diventata rilevante più tardi: chi aveva registrato l’informazione solo sul pannello di una sede non aveva alcun modo di farla valere altrove.
L’equilibrio funzionava perché nessuno aveva interesse a romperlo per primo. Una sede che avesse azzerato la quota avrebbe attirato venditori e perso autori, e nella fase di crescita gli autori contavano di più. Quando la crescita si è fermata, il calcolo si è invertito.
Che cosa ha rotto l’equilibrio

Nel corso del 2022 sono comparse sedi che azzeravano la quota o la rendevano facoltativa, lasciando all’acquirente la scelta di versarla. Il risultato è stato immediato e prevedibile: a parità di opera, vendere lì costava meno, quindi i volumi si sono spostati.
A quel punto le piattaforme storiche si sono trovate davanti a un bivio. Mantenere il modello obbligatorio significava vedere il proprio volume migrare altrove; abbandonarlo significava contraddire la promessa con cui avevano attratto gli autori. La sequenza osservata è stata graduale: prima l’introduzione di eccezioni per determinate collezioni, poi la facoltatività estesa a chi non adottava misure tecniche di difesa, infine il passaggio del compenso da obbligo a scelta dell’acquirente.
Il punto giuridico rimasto in ombra è che nessuna di queste decisioni ha modificato un contratto fra autore e piattaforma, perché quel contratto quasi mai esisteva in forma vincolante. Le condizioni d’uso erano modificabili unilateralmente, e la percentuale non era un credito ma un’aspettativa. Quando l’aspettativa è venuta meno, non c’era nulla da far valere.
Vale la pena osservare che il passaggio non è avvenuto con un annuncio unico ma per gradi, e che questa gradualità ha reso difficile per gli autori reagire in tempo. Le prime eccezioni riguardavano collezioni specifiche e venivano presentate come misure temporanee; la facoltatività è stata poi estesa a chi non adottava difese tecniche, con un preavviso di poche settimane; solo alla fine è diventata la condizione ordinaria. Chi aveva impostato la propria attività su un flusso ricorrente ha visto quel flusso ridursi lungo diversi mesi, senza un momento preciso in cui contestare qualcosa.
Lo standard che segnala l’importo ma non lo riscuote
Nel 2021 era stata finalizzata un’interfaccia dedicata proprio a questo problema. Consente a un contratto di rispondere a una domanda semplice: dato un identificativo e un prezzo di vendita, quale importo va corrisposto e a quale indirizzo. Il testo della proposta è consultabile nella raccolta delle specifiche di riferimento.
Il merito dell’interfaccia è di aver reso l’informazione portabile: prima ogni sede la conservava nei propri sistemi, dopo la si legge dal contratto e vale ovunque. Il limite è dichiarato nel testo stesso della specifica, ed è quello che conta: l’interfaccia comunica un importo, non lo riscuote. Chi la interroga resta libero di ignorare la risposta.
Da qui nasce l’equivoco più diffuso di tutta la vicenda. Una collezione che espone correttamente questa interfaccia viene descritta come dotata di royalty su catena, mentre in realtà è dotata di una dichiarazione su catena. La distinzione fra dichiarare e imporre è l’intero contenuto tecnico della materia, e va verificata prima di qualunque valutazione, come vale per ogni promessa di compenso ricorrente per un autore.
Le risposte tecniche: filtri sugli operatori
La prima contromisura adottata su larga scala agisce su un punto diverso. Poiché una piattaforma per vendere un token deve essere autorizzata a trasferirlo per conto del proprietario, il contratto della collezione può rifiutare quell’autorizzazione a chi non rispetta il compenso dichiarato.
Il funzionamento è quello di un elenco: un registro condiviso indica quali operatori sono ammessi e quali no, e il contratto della collezione lo consulta a ogni tentativo di trasferimento delegato. Chi non è in elenco non riesce a completare la vendita, e l’opera resta acquistabile soltanto sulle sedi che versano la quota.
I limiti sono emersi in fretta ed erano tre. Il primo è la dipendenza da un registro gestito da qualcuno, che decide chi è ammesso: una centralizzazione poco compatibile con le premesse del settore. Il secondo è l’aggirabilità, perché un trasferimento diretto fra due indirizzi non passa da nessun operatore delegato e resta possibile. Il terzo è l’effetto sulla circolazione: un’opera che non si può vendere ovunque vale meno per chi la detiene, e questo si riflette sul prezzo di prima vendita.
Le risposte tecniche: contratti che condizionano il trasferimento
La generazione successiva di strumenti sposta la logica dentro il contratto della collezione. Invece di consultare un elenco esterno, il contratto stabilisce regole proprie su come i propri token possono cambiare mano: attraverso quali intermediari, con quali condizioni di pagamento e con quali eccezioni per i trasferimenti fra indirizzi dello stesso titolare.
In alcune varianti il trasferimento è ammesso soltanto se avviene tramite un contratto che, nella stessa esecuzione, versa il compenso all’indirizzo dichiarato. In altre le regole sono programmabili dall’emittente e possono cambiare nel tempo. Alcune catene, infine, hanno inserito il vincolo direttamente nello standard di token adottato a livello di protocollo, il che è la sola forma di applicazione realmente non aggirabile.
Ogni variante comporta un costo. La programmabilità richiede che qualcuno mantenga la facoltà di modificare le regole, e chi detiene quella facoltà può in teoria bloccare la circolazione. Il vincolo a livello di protocollo funziona ma lega l’opera a quella catena. E in tutti i casi il token diventa meno trasferibile, il che è esattamente la caratteristica che gli acquirenti valutano. Non esiste una soluzione priva di compromessi: esistono compromessi diversi.
Quattro strumenti a confronto
| Strumento | Che cosa fa | Aggirabile | Costo per chi detiene |
|---|---|---|---|
| Accordo fra piattaforme | Trattiene e gira la quota | Sì, cambiando sede | Nessuno |
| Interfaccia di segnalazione | Dichiara importo e destinatario | Sì, ignorando la risposta | Nessuno |
| Filtro sugli operatori | Blocca i trasferimenti delegati non ammessi | Sì, con trasferimenti diretti | Meno sedi disponibili |
| Vincolo nel contratto o nel protocollo | Subordina il trasferimento al pagamento | Difficilmente | Trasferibilità limitata e dipendenza dalla catena |
Letta dall’alto verso il basso, la tabella descrive un aumento progressivo dell’efficacia e un aumento parallelo del costo sopportato da chi acquista. È la ragione per cui non si è affermato uno strumento unico: ogni emittente sceglie il punto della scala che considera sostenibile per il proprio pubblico.
Va aggiunta una riga che la tabella non contiene, perché non è tecnica: la clausola contrattuale. Un obbligo scritto nella licenza che accompagna l’opera non si applica da solo e richiede di individuare la controparte, ma sopravvive a qualunque decisione delle piattaforme e resta opponibile anche quando ogni misura tecnica viene aggirata. È lo strumento meno immediato e l’unico che nessun aggiornamento di software può disattivare.
L’effetto misurato sugli incassi degli autori
La misurazione è possibile e non richiede dati riservati. Per una collezione qualsiasi si estraggono dalla catena tutti gli eventi di trasferimento in un periodo, si escludono quelli fra indirizzi dello stesso titolare e le donazioni, e si confrontano le vendite rimanenti con i pagamenti ricevuti dall’indirizzo dichiarato come destinatario del compenso. Il rapporto fra i due insiemi è la quota di vendite che ha effettivamente pagato.
Ripetendo il calcolo mese per mese si ottiene la curva che descrive il fenomeno, e la forma osservata sulle collezioni analizzate pubblicamente è sempre la stessa: valori vicini alla totalità nella fase dell’accordo condiviso, discesa marcata nei mesi successivi alla comparsa delle sedi senza quota, assestamento su una frazione minoritaria. L’entità della discesa varia molto da collezione a collezione, e le due variabili che la spiegano meglio sono la presenza di misure tecniche e il grado di adesione del pubblico all’iniziativa.
Il secondo fattore merita attenzione perché è l’unico che non dipende dalla tecnologia. Dove esiste un legame diretto fra autore e chi acquista, la quota facoltativa continua a essere versata in misura significativamente maggiore rispetto alle collezioni prive di quel legame. È un risultato che ha spostato molte strategie verso la costruzione di un rapporto stabile con il pubblico, argomento che riguarda da vicino chi lavora sul seguito attorno a un progetto.
Che cosa può fare oggi chi emette un’opera
- Esporre l’interfaccia di segnalazione. Non impone nulla, ma rende l’informazione leggibile ovunque e verificabile nel tempo.
- Scrivere le condizioni nella licenza. Un obbligo contrattuale sopravvive alle scelte delle piattaforme e vale anche quando la tecnica non lo applica.
- Valutare il vincolo tecnico con onestà. Va confrontato l’incasso atteso con la riduzione di trasferibilità, che incide sul prezzo di prima vendita.
- Spostare parte del valore sulla prima cessione. È la risposta più adottata e la più immediata, con il limite di rinunciare al ricorrente.
- Legare vantaggi al versamento. Accesso a contenuti, priorità su emissioni successive, riconoscimenti: funziona dove il pubblico è coinvolto.
- Misurare, non supporre. Il calcolo descritto sopra va rifatto ogni trimestre, perché la quota effettiva cambia con le sedi in uso.
Va tenuta distinta, in tutto questo, la disciplina legale dei compensi sulla rivendita delle opere d’arte, che ha presupposti propri ed è materia di convenzioni internazionali amministrate dall’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Le percentuali di cui si discute qui nascono da accordi privati e da meccanismi tecnici, e non discendono da quella disciplina.
Domande frequenti
Perché un contratto non può semplicemente trattenere la percentuale?
Perché non conosce il prezzo. Un trasferimento può essere gratuito, far parte di uno scambio più ampio o essere stato pagato su un’altra catena o fuori dalla catena. Il contratto vede solo il passaggio dell’identificativo, e trattenere una quota su un valore ignoto non è tecnicamente possibile senza subordinare il trasferimento a un pagamento verificabile.
Le collezioni emesse quando le royalty erano obbligatorie hanno perso il compenso?
Nella maggior parte dei casi sì, sul mercato secondario, perché il compenso dipendeva dalle scelte delle piattaforme e non da una clausola vincolante. Restano dovuti gli importi eventualmente previsti da un contratto scritto fra autore e acquirente, che però quasi mai esiste in forma tale da poter essere fatto valere.
Un filtro sugli operatori riduce il valore di un’opera?
Incide sulla trasferibilità, e la trasferibilità è una delle caratteristiche che gli acquirenti considerano. Un’opera vendibile su un numero ristretto di sedi ha meno potenziali acquirenti a parità di condizioni. È un effetto reale che va messo sull’altro piatto della bilancia rispetto al compenso atteso.
Come verifico se una collezione paga davvero l’autore?
Estraendo dalla catena i trasferimenti di un periodo e confrontandoli con i pagamenti ricevuti dall’indirizzo dichiarato nell’interfaccia di segnalazione. Sono dati pubblici e il confronto si esegue con strumenti di analisi comuni. Il rapporto fra vendite e pagamenti è la risposta, ed è molto più informativo di qualunque dichiarazione nella pagina di presentazione.
Il quadro potrebbe tornare a cambiare?
Le condizioni tecniche esistono: catene che applicano il vincolo a livello di protocollo, contratti che subordinano il trasferimento al pagamento. Che cosa prevarrà dipende da decisioni commerciali e dal comportamento del pubblico, non da un limite tecnologico. Le previsioni su questo punto non hanno base verificabile e vanno trattate come opinioni.
La lezione che questa vicenda lascia agli autori è meno tecnica di quanto sembri: ciò che non è scritto in un contratto o imposto dal codice dipende dalla convenienza di qualcun altro, e la convenienza cambia. Chi vuole un compenso ricorrente deve decidere in quale dei due posti collocarlo.
