DAC8, quali dati passano tra amministrazioni fiscali e da quando

DAC8: quali dati sulle cripto-attività raccolgono i prestatori, quali informazioni si scambiano le amministrazioni fiscali europee e da quando si applica.

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Fino a poco tempo fa, chi deteneva cripto-attività su una piattaforma con sede in un altro paese poteva ragionevolmente presumere che le proprie amministrazioni fiscali di origine non avessero visibilità diretta e automatica su quei dati, a meno di un controllo specifico avviato per altre ragioni indipendenti. Questa presunzione, già indebolita da altri sviluppi normativi, cambia in modo strutturale con l’estensione delle regole europee di scambio automatico di informazioni al settore delle cripto-attività.

DAC8, la direttiva che introduce formalmente questa estensione, non crea un nuovo tributo né modifica in alcun modo le aliquote applicabili ai redditi da cripto-attività: impone piuttosto ai prestatori di servizi di raccogliere e comunicare dati specifici sui propri utenti alle amministrazioni fiscali competenti, che a loro volta li scambiano automaticamente con le amministrazioni degli altri Stati membri in cui quegli stessi utenti risultano fiscalmente residenti.

Questo testo descrive nel dettaglio quali dati raccolgono i prestatori soggetti all’obbligo, quali soggetti sono concretamente coinvolti, quali informazioni vengono effettivamente scambiate fra le diverse amministrazioni e da quando le varie fasi dell’obbligo diventano progressivamente operative. Riguarda la meccanica dello scambio di informazioni, non un giudizio sulle scelte di allocazione di alcun lettore.

I punti fermi, in sintesi

  • Non è una nuova imposta. DAC8 riguarda la raccolta e lo scambio di dati, non le aliquote applicabili.
  • Riguarda i prestatori di servizi, non gli utenti direttamente. L’obbligo di raccolta e segnalazione ricade sulle piattaforme, non sui singoli detentori.
  • Lo scambio è automatico. Non richiede una richiesta specifica da parte dell’amministrazione fiscale del paese di residenza.
  • Copre anche i prestatori extraeuropei che operano verso utenti dell’Unione. La sede legale del prestatore non esclude l’obbligo se opera verso residenti europei.
  • L’applicazione è progressiva. Diverse scadenze regolano l’entrata in vigore delle diverse componenti dell’obbligo.

Che cos’è DAC8 e da dove nasce

DAC8 è l’ottava modifica complessiva alla direttiva europea sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, un quadro normativo che dal duemilaundici disciplina in modo organico lo scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, allo scopo dichiarato di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale su base transfrontaliera. Le modifiche precedenti hanno progressivamente esteso l’obbligo di scambio automatico ai conti finanziari tradizionali, ai ruling fiscali preventivi e ad altre categorie di informazioni.

L’estensione introdotta con questa modifica applica lo stesso principio di fondo, lo scambio automatico e sistematico di informazioni, a un ambito che fino ad ora ne era rimasto sostanzialmente escluso: le cripto-attività detenute e scambiate attraverso prestatori di servizi, un settore cresciuto rapidamente proprio in un periodo in cui la cooperazione fiscale internazionale si concentrava principalmente sui conti bancari tradizionali.

Il ritardo con cui la cooperazione fiscale internazionale ha esteso queste regole al settore delle cripto-attività non è casuale: riflette il tempo necessario a costruire un consenso fra più Stati membri su definizioni tecniche condivise, come che cosa conta esattamente come cripto-attività ai fini dell’obbligo, un lavoro che si è appoggiato in larga parte alle definizioni già elaborate per il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività, evitando così di creare un secondo quadro definitorio parallelo e potenzialmente incoerente con il primo.

Quali dati raccolgono i prestatori di servizi

Facciata classica di un edificio amministrativo pubblico con colonne in pietra
Ceas08 / BY-SA 4.0

I prestatori soggetti all’obbligo devono raccogliere, per ciascun utente, dati identificativi completi, inclusi nome, indirizzo, giurisdizione o giurisdizioni di residenza fiscale e, dove applicabile, il codice identificativo fiscale. A questi si aggiungono i dati relativi alle operazioni: il valore aggregato delle cripto-attività acquistate, vendute o scambiate nel periodo di riferimento, distinto per tipologia di operazione.

La raccolta non si limita alle operazioni di scambio fra cripto-attività e valuta tradizionale: comprende anche gli scambi fra diverse cripto-attività e, in alcuni casi previsti dalla direttiva, i trasferimenti verso indirizzi esterni alla piattaforma, quando il prestatore dispone dei mezzi tecnici per tracciarli con ragionevole certezza. Questo livello di dettaglio è sensibilmente superiore a quanto molti utenti si aspettano da un obbligo che, nella percezione comune, viene spesso confuso con i soli obblighi antiriciclaggio già esistenti.

Vale la pena distinguere questo obbligo di raccolta fiscale da quello, di natura diversa, imposto dalle regole antiriciclaggio che già disciplinano l’identificazione dei clienti e il monitoraggio delle operazioni sospette: i due quadri normativi perseguono finalità distinte e viaggiano su binari amministrativi separati, anche se in pratica condividono buona parte dei dati identificativi di base già raccolti dai prestatori per altri scopi.

Chi rientra nella definizione di prestatore soggetto all’obbligo

La direttiva definisce in modo ampio i soggetti tenuti alla raccolta e alla segnalazione, includendo non solo le piattaforme di scambio tradizionali ma anche gli operatori che offrono servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di terzi, indipendentemente dal modello di business specifico adottato. Il criterio determinante non è la forma societaria o la denominazione commerciale, ma la funzione effettivamente svolta nei confronti degli utenti.

Un aspetto rilevante riguarda i prestatori con sede legale fuori dall’Unione Europea: la direttiva li include nel perimetro dell’obbligo quando offrono servizi a utenti residenti fiscalmente in uno Stato membro, un’estensione che riflette la stessa logica già applicata al regolamento sui mercati delle cripto-attività, pensata per evitare che l’obbligo venga aggirato semplicemente scegliendo una sede legale esterna al perimetro europeo.

Per rendere operativo questo obbligo verso soggetti esterni all’Unione, la direttiva prevede un meccanismo di registrazione unica: un prestatore extraeuropeo che opera verso utenti di più Stati membri può assolvere l’obbligo di segnalazione registrandosi presso un solo Stato membro, che poi provvede a smistare i dati verso le amministrazioni competenti degli altri paesi coinvolti, evitando una moltiplicazione degli adempimenti per lo stesso prestatore.

Come funziona lo scambio fra amministrazioni

Una volta raccolti con le modalità descritte, i dati vengono comunicati dal prestatore all’amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è registrato o formalmente autorizzato a operare. Quell’amministrazione, a sua volta, trasmette automaticamente i dati rilevanti alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui gli utenti coinvolti risultano fiscalmente residenti, senza che sia necessaria una richiesta specifica da parte di queste ultime.

Questo meccanismo di scambio automatico replica, applicandolo a un nuovo ambito, il modello già consolidato per i conti finanziari tradizionali, dove le banche comunicano dati alle proprie amministrazioni nazionali che poi li smistano verso i paesi di residenza fiscale dei titolari dei conti. Il testo completo della direttiva e le sue modifiche sono consultabili sul portale del diritto dell’Unione Europea, insieme ai considerando che ne spiegano le finalità dichiarate.

Le scadenze principali, in ordine cronologico

Fase Che cosa comporta
Recepimento nazionale Ogni Stato membro adegua la propria normativa interna alla direttiva
Avvio della raccolta dati I prestatori cominciano a raccogliere i dati richiesti dagli utenti
Prima trasmissione alle amministrazioni I dati raccolti nel primo periodo di riferimento vengono comunicati
Primo scambio automatico fra Stati membri Le amministrazioni si scambiano per la prima volta i dati ricevuti

Le date esatte di ciascuna fase dipendono dal calendario di recepimento di ogni singolo Stato membro, che la direttiva vincola entro termini comuni ma che nella pratica ha mostrato, per le modifiche precedenti alla stessa direttiva, un margine di variazione fra un paese e l’altro nei tempi di attuazione effettiva.

Chi opera con più piattaforme registrate in Stati membri diversi dovrebbe considerare che il primo periodo di riferimento coperto dalla raccolta dati potrebbe non coincidere esattamente fra un prestatore e l’altro, un dettaglio che vale la pena verificare direttamente con ciascuna piattaforma utilizzata piuttosto che presumere un’applicazione uniforme del calendario in ogni giurisdizione europea.

Che cosa comporta per chi usa piattaforme estere

Pila di cartelline di carta colorate impilate su uno scaffale d'ufficio

Chi utilizza una piattaforma con sede in un altro Stato membro, o in un paese terzo che applica un accordo equivalente, vedrà i propri dati raccolti da quella piattaforma comunicati alla propria amministrazione fiscale di residenza attraverso il meccanismo di scambio descritto in questo testo, indipendentemente da dove la piattaforma abbia la propria sede operativa principale.

Questo elimina, per i residenti fiscali europei, buona parte del presunto vantaggio informativo che derivava dall’usare piattaforme registrate in giurisdizioni diverse dalla propria: l’obbligo di segnalazione segue la residenza fiscale dell’utente, non la sede della piattaforma, ed è pensato esplicitamente per chiudere questo tipo di scarto informativo fra amministrazioni.

Un caso particolare riguarda chi ha cambiato residenza fiscale fra uno Stato membro e un altro nel corso del periodo coperto dalla raccolta dati: la direttiva prevede meccanismi per attribuire correttamente le informazioni alla giurisdizione di residenza effettiva al momento rilevante, ma la gestione pratica di questi casi limite dipenderà in larga parte dalla qualità dei dati anagrafici raccolti dal prestatore al momento dell’apertura del rapporto.

La differenza con gli obblighi di dichiarazione già esistenti

È importante distinguere questo meccanismo di scambio automatico dagli obblighi di dichiarazione che già gravano sul contribuente, come l’indicazione delle attività detenute all’estero nella dichiarazione dei redditi. DAC8 non sostituisce questi obblighi dichiarativi: introduce un canale indipendente attraverso cui l’amministrazione fiscale riceve informazioni che può poi confrontare con quanto dichiarato spontaneamente dal contribuente.

Questo confronto incrociato è, nella pratica, l’effetto più significativo della nuova normativa: una discrepanza fra i dati ricevuti automaticamente dalla piattaforma e quanto dichiarato dal contribuente diventa più facilmente rilevabile di quanto non fosse in un contesto privo di scambio automatico di informazioni su questo tipo di attività, con le conseguenze previste dalla normativa fiscale ordinaria per le dichiarazioni incomplete o inesatte.

Su questo vale la pena rileggere anche quanto già scritto a proposito di come funziona la tassazione delle cripto-attività in Italia, perché il nuovo meccanismo di scambio automatico non modifica le regole sostanziali già descritte, ma cambia radicalmente la probabilità che un’omissione dichiarativa passata resti inosservata nel tempo.

Come prepararsi, in pratica

  1. Verificare la propria posizione dichiarativa attuale, confrontandola con le operazioni effettivamente svolte sulle piattaforme utilizzate.
  2. Conservare la documentazione delle operazioni, inclusi estratti conto e cronologia delle transazioni, per periodi sufficientemente lunghi.
  3. Non affidarsi alla presunta invisibilità di piattaforme estere, un presupposto che la nuova normativa rende sempre meno valido nel tempo.
  4. Consultare un professionista qualificato in caso di posizioni pregresse non regolarizzate, prima che lo scambio automatico le renda visibili senza un’iniziativa spontanea del contribuente.

Le informazioni ufficiali sugli adempimenti fiscali italiani relativi alle cripto-attività, incluse le istruzioni sulla dichiarazione dei redditi, sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, che rappresenta il riferimento primario per chi debba verificare la propria posizione dichiarativa in Italia.

Domande frequenti

DAC8 introduce una nuova imposta sulle cripto-attività?

No, la direttiva riguarda esclusivamente la raccolta e lo scambio di informazioni fra amministrazioni fiscali. Le aliquote e i criteri di tassazione applicabili ai redditi e alle plusvalenze da cripto-attività restano disciplinati dalla normativa fiscale di ciascuno Stato membro, indipendentemente da questa direttiva.

Riguarda anche chi detiene cripto-attività in un portafoglio personale, senza usare una piattaforma?

L’obbligo di raccolta e segnalazione ricade sui prestatori di servizi, non su chi detiene fondi in un portafoglio a custodia personale senza intermediari. Restano comunque validi, indipendentemente da questa direttiva, gli obblighi dichiarativi ordinari previsti dalla normativa fiscale applicabile.

Le piattaforme che non rispettano l’obbligo rischiano sanzioni?

Sì, la direttiva prevede che ogni Stato membro stabilisca sanzioni effettive e proporzionate per i prestatori che non rispettano gli obblighi di raccolta e segnalazione, con l’entità specifica delle sanzioni che varia secondo la normativa di recepimento nazionale.

I dati scambiati includono anche gli NFT?

La definizione di cripto-attività adottata dalla direttiva è ampia e in linea con quella del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività, con la possibilità che alcune categorie di token unici rientrino o meno nel perimetro a seconda delle loro caratteristiche specifiche, un dettaglio che le linee guida di attuazione nazionale dovrebbero chiarire caso per caso.

Che cosa succede se ho residenza fiscale in un paese fuori dall’Unione Europea?

Il meccanismo di scambio automatico descritto in questo testo opera fra Stati membri dell’Unione. Per i residenti fiscali di paesi terzi, lo scambio di informazioni dipende dall’esistenza di accordi bilaterali o multilaterali equivalenti fra quel paese e gli Stati membri coinvolti, un quadro che varia sensibilmente da giurisdizione a giurisdizione.

Vale la pena anche ricordare che l’obbligo di raccolta dati grava sul prestatore, non sull’utente, il che significa che nella maggior parte dei casi non è richiesta alcuna azione attiva da parte di chi detiene cripto-attività, se non assicurarsi che i propri dati anagrafici registrati sulla piattaforma siano corretti e aggiornati, un controllo semplice che riduce il rischio di errori nella successiva segnalazione automatica.

DAC8 non cambia quanto si deve pagare, ma cambia in modo sostanziale quanto un’amministrazione fiscale sa senza dover chiedere nulla. È una differenza che vale la pena comprendere prima che diventi operativa, non dopo aver ricevuto la prima richiesta di chiarimenti basata su dati che non si sapeva fossero già stati trasmessi.

Giurista specializzata in regolazione dei mercati digitali, segue l’applicazione del quadro europeo e i suoi effetti pratici in Italia. Traduce testi normativi in obblighi concreti. Cita la fonte e la data di ogni regola che descrive.
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